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La seguente relazione ha lo scopo di inquadrare per sommi capi le principali problematiche di natura fiscale che il professionista si trova a dover affrontare iniziando la propria attività di lavoro autonomo.
Tenuto conto sia della rapida evoluzione nel tempo delle norme fiscali, sia della vastità della casistica, si invita il professionista ad avvalersi di un consulente fiscale per ulteriori chiarimenti in merito.
Inizio, variazione e cessazione attività - adempimenti
Fatturazione
Obblighi contabili per i professionisti
Finanziaria 2008: novità per i professionisti
INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE attività - ADEMPIMENTI
DICHIARAZIONE DI INIZIO attività
I soggetti che iniziano l'attività professionale individualmente o in
forma associata sono obbligati ad osservare una serie di adempimenti con
scadenze precise. Il primo adempimento (come previsto dall'art. 35 del
D.P.R. 633/72 che stabilisce: "I soggetti che intraprendono l'esercizio
di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono
una stabile organizzazione, devono entro 30 giorni farne dichiarazione
all'ufficio in duplice esemplare ed in conformità ad apposito modello
approvato con decreto de Ministro delle Finanze..".) riguarda la
dichiarazione di inizio attività da presentare entro 30 giorni all'Ufficio
IVA competente, nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale
del contribuente (ovvero la sede legale per lo studio associato). Pertanto
assume notevole importanza la data di inizio attività che secondo l'orientamento
ministeriale non coincide necessariamente con quella di iscrizione nell'eventuale
albo professionale, ma deve essere individuata con riferimento alla prima
operazione attiva o passiva ai fini IVA (operazione di acquisto o prestazione
di un servizio). Se la dichiarazione di inizio attività viene presentata
da un'associazione professionale, l'attività si intende iniziata alla
data in cui è costituita. Si ricorda che alcune province (Roma, Milano,
Napoli) dove sono stati istituiti, anche i secondi Uffici IVA, questi
ultimi hanno, di regola, competenza per le attività svolte in forma associata
(studi associati) nonché per i contribuenti persone fisiche con domicilio
fiscale nei comuni della provincia, diversi dal capoluogo.
MODULISTICA DA UTILIZZARE
Per comunicare l'inizio attività all'Ufficio IVA e chiedere l'attribuzione
della partita IVA, occorre utilizzare i seguenti modelli ministeriali:
Il modello AA9/6 (di colore rosso) per i soggetti che esercitano l'attività
professionale in forma individuale; Il modello AA7/6 (di colore marrone)
per i soggetti che esercitano l'attività professionale in forma associata.
Dai suindicati modelli, distribuiti presso l'Ufficio, devono risultare:
Data di inizio attività Per le persone fisiche: cognome, nome, luogo
e data di nascita, residenza e domicilio fiscale se questo è diverso;
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche(studi associati): denominazione
o ragione sociale, natura giuridica, indirizzo della sede legale e domicilio
fiscale se questo è diverso; Codice fiscale; Tipo e oggetto dell'attività
con relativo codice (7320B = Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo
della psicologia; 8532B = attività professionale svolta da psicologi);
Presunto volume di affari dal quale derivano gli obblighi di liquidazione
periodica dell'IVA ed eventuale dichiarazione periodica IVA; Luogo ove
l'attività viene svolta; Luogo in cui sono tenute scritture contabili
e dati relativi al soggetto depositario. E' da evidenziare che, in base
a quanto disposto dall'art. 2 del D.P.R. 10.11.1997 n 442, non è più
necessario indicare anche le opzioni, in quanto il contribuente può comunicare
l'opzione nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente
alla scelta operata. Nel caso in cui sia stata delegata dal titolare un'altra
persona per la presentazione della dichiarazione di inizio attività occorrono:
Documento di riconoscimento della persona delegata; Copia fotostatica
del documento del delegante. All'atto della consegna della dichiarazione
di inizio attività l'Ufficio restituisce la copia per il contribuente
con il numero di partita IVA attribuito, la data di registrazione ed il
timbro di convalida.
VARIAZIONE DATI
Quando nel corso dell'attività intervengono variazioni rispetto ai dati
risultanti dalla dichiarazione di inizio attività (ad esempio luogo di
esercizio dell'attività luogo di conservazione delle scritture contabili
ecc.), il contribuente deve, entro 30 giorni dal loro verificarsi, farne
comunicazione all'Ufficio IVA competente. La comunicazione va effettuata
con lo stesso tipo di modello utilizzato per la comunicazione iniziale
in duplice esemplare. In caso di trasferimento della sede dello studio
in altra provincia, il contribuente deve presentare due dichiarazioni:
Una di variazione del domicilio fiscale al precedente Ufficio IVA;
L'altra al nuovo Ufficio IVA competente, che provvede all'attribuzione
di un nuovo numero di partita IVA: Nella dichiarazione per l'attribuzione
del nuovo numero di partita IVA deve essere indicato l'inizio attività
barrando la casella n. 3 del quadro E mod. AA9/6) o la casella n. 4 del
quadro D (mod. aa7/6) con l'indicazione del numero di partita IVA precedentemente
attribuito tenendo presente che gli effetti della variazione del domicilio
fiscale decorrono dal 60 giorno successivo alla data di variazione.
CESSAZIONE (o SOSPENSIONE) DELL'attività
In caso di cessazione (o sospensione) dell'attività il termine di 30
giorni per la presentazione della dichiarazione di cessazione (o sospensione)
decorre dalla data di ultimazione delle operazioni di liquidazione dello
studio e dei beni strumentali utilizzati per l'esercizio dell'attività
professionale. I moduli da utilizzare, in questo caso, sono quelli illustrati
in precedenza, sui quali deve essere barrata, in caso di cessazione, la
relativa casella.
OPERAZIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI
Le operazioni degli esercenti arti o professioni soggette al regime IVA
e quindi all'obbligo della fatturazione, sono di due tipi: 1. Prestazioni
professionali; 2. Cessioni di beni, sia quelli prodotti dal lavoratore
autonomo(opere d'arte) che quelli strumentali rivenduti usati. (mobili,
autovetture ecc.).
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E IVA
L'art. 1 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni,
qualifica come imponibili IVA tutte le prestazioni di servizi "effettuate
nell'esercizio di arti e professioni". Il successivo art. 5 considera
effettuate nell'esercizio di arti e professioni, purché rientrino nell'attività
esercitata: - le prestazioni di servizi rese da persone fisiche che svolgono
per professione abituale, ancorché non esclusiva, qualsiasi attività di
lavoro autonomo eccetto quelle inerenti ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa rese da soggetti che non esercitano per professione
abituale altre attività di lavoro autonomo; - le prestazioni di servizi
rese da società semplici o da associazioni senza personalità giuridica
costituita tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle
attività di lavoro autonomo. Ne consegue che i professionisti, sia singoli
che associati, sono soggetti passivi dell'IVA. Per essi esiste il requisito
soggettivo dell'imposta. I soggetti passivi sono assoggettati all'IVA
se le operazioni da essi compiute rientrano nell'esercizio della professione
(requisito oggettivo) e se sono compiute nel territorio dello Stato (requisito
territoriale). Dal 1993 occorre per tenere conto anche delle operazioni
che vengono poste in essere all'interno dell'Unione Europea (UE), definite
operazioni intracomunitarie.
CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI
In base ai requisiti in precedenza illustrati, le operazioni effettuate
da un professionista si possono così classificare:
A. Operazioni imponibili;
B. Operazioni non imponibili;
C. Operazioni esenti: rientrano in questa categoria di operazioni quelle
tassativamente elencate dalla legge sulle quali non si applica l'IVA,
ma comunque sono obbligatori gli altri adempimenti IVA. L'art. 10 del
D.P.R. 633/72 tutta una serie di operazioni esenti, contraddistinte da
un numero. Per brevità si riportano di seguito le principali operazioni
esenti che possono interessare i professionisti: 1. Interessi corrisposti
per dilazioni di pagamento; Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio di professioni e arti
sanitarie soggette a vigilanza (trattasi delle attività svolte da medici,
infermieri, assistenti sanitari, ostetriche, farmacisti, odontoiatri,
odontotecnici, ottici, ortopedici ecc.. A partire dal 17/02/1994 sono
inoltre esenti in ogni caso le attività di biologi e psicologi e, se erogate
su prestazione medica, anche quelle dei terapisti della riabilitazione,
logopedisti, orotottisti, massaggiatori e massofisioterapisti diplomati
e podologi. Si ricorda che per questo tipo di operazioni deve essere emessa
una parcella ove andrà indicata la norma di riferimento (art. 10, n. 18,
D.P.R. 633/72). Se il compenso è maggiore di Lire 150.000 va applicata
l'imposta di bollo, attualmente ammontante a Lire 2.500);
D. Operazioni escluse.
OBBLIGATORIETA' DELLA FATTURAZIONE
In base all'art. 5 del D.P.R. 633/72 è assoggettabile ad IVA qualsiasi
attività di lavoro autonomo svolta con i requisiti della professionalità
e della abitualità ancorché non esclusiva: Risultano pertanto escluse
dall'applicazione IVA le prestazioni occasionale e le attività di collaborazione
coordinata e continuativa. La fattura è sempre obbligatoria indipendentemente
dalle caratteristiche del cliente (privato, ente pubblico ecc.) e dal
luogo in cui avviene la prestazione (domicilio del cliente, studio professionale
ecc.)
RICEVUTA FISCALE
L'art.22 del D.P.R. 633/72 elenca i casi di esonero dall'emissione della
fattura se non richiesta esplicitamente dal cliente prevedendo per alcune
tipologie di attività il rilascio di una ricevuta fiscale. E' escluso,
per che esercita attività di arte o di professione, l'utilizzo della ricevuta
fiscale.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile su cui calcolare l'IVA, è dato dall'ammontare complessivo
dei corrispettivi professionali, determinati secondo gli accordi contrattuali,
compresi: Oneri e spese relativi all'esecuzione delle prestazioni professionale;
Debiti e altri oneri verso terzi accollati al committente della prestazione.
DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Ai fini della determinazione della base imponibile si fa riferimento al
valore normale della prestazione di servizio. Per valore normale si intende
il prezzo mediamente praticato per servizi della stessa specie o similari
e si determina facendo riferimento, in quanto possibile, alle tariffe
professionali.
IMPONIBILITA' IVA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Sono imponibile ai fini IVA anche i contributi previdenziali posti a carico
del cliente in misura percentuale sui compensi dei professionisti: In
particolare è da evidenziare che il contributo integrativo del 2% dovuto
alle Casse di previdenza e di assistenza dei professionisti va incluso
nella base imponibile e ai fini IVA ma non e soggetto ad IRPEF.
SOMME ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE
Non concorrono alla formazione della base imponibile i seguenti valori:
Somme a titolo di interessi di mora o di penalità dovute per ritardi
o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi da parte del committente;
Somme a titolo di rimborsi dovute per le anticipazioni fatte in nome
e per conto del committente, purché siano regolarmente documentate;
Somme dovute a titolo di rivalsa dell'IVA.
EMISSIONE DELLA PARCELLA (o FATTURA)
Il professionista che effettua la prestazione di servizio, deve emettere è
una parcella per ciascuna operazione imponibile. La fattura considerata
emessa al momento della sua consegna o spedizione. Deve essere emessa
in duplice esemplare dal professionista ed uno degli esemplari deve essere
consegnato o spedito all'altra parte
CONTENUTO DELLA FATTURA
La fattura deve avere le seguenti caratteristiche: Essere datata e numerata
in ordine progressivo; Riportare i dati identificativi del professionista
o artista: Cognome e nome; Residenza e domicilio (quello denunciato
all'Ufficio IVA) Partita IVA (obbligatoria) e codice fiscale (facoltativo).
Riportare i dati identificativi del cliente: Nome cognome, ditta denominazione
o ragione sociale; Residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata
l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non
residenti (non è obbligatoria l'indicazione del numero di partita IVA
o del codice fiscale del cliente). Indicare natura, qualità e quantità
dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; Indicare i
corrispettivi e gli altri dati necessari per la determinazione della base
imponibile; Indicare l'aliquota IVA (per le prestazioni professionali
l'aliquota IVA è pari al 20%), e l'ammontare IVA (tale importo va sempre
arrotondato alla lira superiore). Il contributo previdenziale integrativo
del 2% dovuto alle varie Casse da professionisti iscritti agli albi, va
sempre in aumento della base imponibile. Analogamente il contributo previdenziale
INPS del 4% addebitato da lavoratori autonomi e professionisti senza Cassa
di previdenza, a decorrere dal 1996 è assoggettato ad IVA. Indicare
eventuali altri addebiti al cliente non rientranti nella base imponibile,
quali: Somme addebitate al cliente per rimborso di anticipazioni fatte
dal professionista in nome o per conto del cliente stesso e debitamente
documentate; Gli eventuali interessi per ritardato o dilazionato pagamento.
In allegato: Esempi di parcelle nei diversi casi previsti - formato .pdf
OBBLIGHI CONTABILI PER I PROFESSIONISTI
L'obbligo della tenuta delle scritture contabili riguarda solo coloro che esercitano l'attività di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni sia in forma individuale che in forma associata.
SOGGETTI ESONERATI
Non vige l'obbligo di tenere alcuna contabilità per i soggetti che percepiscono
esclusivamente:
- Redditi assimilati di lavoro autonomo o
- Redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale.
Per i soggetti (esonerati) il reddito viene determinato sottraendo una
percentuale fissa dall'ammontare lordo del compenso.
I soggetti che percepiscono redditi sia derivanti dall'esercizio dell'arte
o professione che derivante da lavoro autonomo assimilato devono
tenere le scritture contabili relative ai redditi professionali.
REGIMI CONTABILI FISCALI
I regimi contabili fiscali sono quattro e precisamente:
- Regime di contabilità ordinaria
- Regime di contabilità semplificata
- Regime di contabilità supersemplificata
- Regime di contabilità forfetaria.
( Per l'approfondimento sulle diverse tipologie si invita a rivolgersi al proprio consulente fiscale).
SEMPLIFICAZIONI CONTABILI
E' stato abrogato il limite per i compensi pari a L. 360 milioni quale
fattore discriminante per l'applicazione della contabilità semplificata
rispetto al la contabilità ordinaria. A partire dal 01/01/1997 tutti i
professionisti che non sono: In regime supersemplificato; In regime
forfetario, rientrano per legge nel regime naturale della contabilità
semplificata indipendentemente dall'ammontare dei compensi. Pertanto
il professionista rimane sempre in regime semplificato anche se l'ammontare
degli incassi percepiti nel periodo di imposta precedente supera i 360
milioni di lire. Solo mediante opzione il professionista potrà adottare
il regime di contabilità ordinaria.
REGOLE PER LA TENUTA DELLA contabilità
1. Gli incassi ed i pagamenti vanno annotati con riferimento al periodo
di imposta in cui sono effettivamente ricevuti o effettuati (tassazione
del reddito secondo il principio di cassa);
2. Vanno tenuti: Registro degli incassi e pagamenti ai fini delle imposte
sui redditi. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente nella determinazione
del reddito degli esercenti arti e professioni possono venire globalmente
annotate nel registro incassi e pagamenti entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi, sempre che risultino regolarmente annotate
nella contabilità prevista dalla vigente legislazione speciale sul lavoro;
Registro IVA degli acquisti; Registro IVA delle vendite; Registro
beni ammortizzabili (consigliato); Libri matricola e paga.
3. I registri tenuti ai fini dell'IVA sostituiscono il registro incassi
e pagamenti, in presenza di separate annotazioni delle operazioni che
rilevano solo ai fini delle imposte dirette. In presenza di incassi o
pagamenti non avvenuti nell'anno, deve essere riportato nei registri l'ammontare
complessivo dei mancati incassi o pagamenti; tali incassi e pagamenti
andranno poi riportati nei registri nel momento dell'effettivo ricevimento
o effettuazione.
4. La liquidazione IVA avviene con cadenza mensile (entro il 16 di ogni
mese successivo a quello di riferimento). E' possibile optare per la liquidazione
IVA trimestrale in presenza di volume di affari non superiore a L. 360
milioni ; tale opzione comporta una maggiorazione pari all'1,50 %.
REGOLE PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' ORDINARIA PER OPZIONE
1. Gli incassi ed i pagamenti vanno annotati con riferimento al periodo
di imposta in cui sono effettivamente ricevuti o effettuati (tassazione
del reddito secondo il principio di cassa).
2. Vanno tenuti:
- Registro cronologico dei componenti positivi e negativi di reddito integrato
dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione,
compresi gli utilizzi delle somme percepite , anche se estranee all'esercizio
dell'arte o professione, nonché dagli estremi dei conti correnti bancari
utilizzati per le movimentazioni;
- Registro IVA degli acquisti;
- Registro IVA delle vendite;
-Registro dei beni ammortizzabili. E' possibile tuttavia effettuare le annotazioni
esclusivamente nel registro IVA degli acquisti;
- Libri matricola e paga.
3. La liquidazione IVA avviene con cadenza mensile (entro il 16 di ogni
mese successivo a quello di riferimento). E' possibile optare per la liquidazione
IVA trimestrale in presenza di volume di affari non superiore a L. 360
milioni: Tale opzione comporta una maggiorazione pari all'1,50%.
OPZIONI PER LA TENUTA DELLA contabilità
Le opzioni vanno segnalate:
- Nella prima dichiarazione annuale IVA che scade dopo la scelta Ovvero
- Nel caso di inizio attività nella prima dichiarazione annuale IVA relativamente
al primo anno d'imposta.
REVOCA DELL'OPZIONE
L'opzione della scelta del regime contabile è valida fino a revoca. Opzione
e revoca si desumono dal comportamento concludente del contribuente (si
intende il comportamento tenuto in concreto) o dalle modalità di tenuta
delle scritture contabili. La durata dell'opzione ha una validità minima
di:
- di almeno tre anni per la scelta dei regimi di determinazione dell'imposta
sul valore aggiunto;
- di almeno un anno per la scelta dei regimi contabili.
LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI.
Il luogo dove devono essere tenuti i registri contabili deve essere segnalato
nella dichiarazione di inizio attività da presentare all'ufficio IVA (e
nelle successive dichiarazioni di variazione dei dati). Qualora il contribuente
dichiari che le scritture contabili sono tenute presso altri soggetti
(es. commercialista) deve esibire un'attestazione predisposta dai soggetti
medesimi (depositari delle scritture) riportante il luogo in cui esse
sono conservate e la specificazione delle scritture contabili in loro
possesso. Se in sede di verifica non viene esibita e se il soggetto che
l'ha rilasciata si oppone all'accesso degli organi verificatori o non
esibisce in tutto o in parte le scritture, si applicano le disposizioni
sanzionatorie previste nel caso di rifiuto di esibizione delle scritture
contabili.
NUMERAZIONE E BOLLATURA DELLE SCRITTURE CONTABILI
I registri contabili dei professionisti prima del loro utilizzo, devono
essere:
- intestati riportando i dati identificativi del soggetto;
- numerati progressivamente in ogni pagina;
- bollati in ogni foglio.
Nell'ultima pagina del registro andrà riportata la firma dell'organo addetto
alla bollatura con l'indicazione del numero di pagine (dal n. ____ al
n. _____) componenti il registro.
La numerazione e la bollatura dei registri può essere effettuata:
- dall'Ufficio del Registro competente per territorio;
- da un notaio; in esenzione dei tributi di bollo e di concessione governativa.
I registri previsti esclusivamente ai fini IVA possono essere numerati
e bollati anche dall'Ufficio IVA competente, in esenzione da qualsiasi
tributo di bollo e di concessione governativa (la modulistica per la bollatura
corrisponde al mod.24 disponibile presso i suddetti uffici e sempre presso
gli stessi è consigliabile telefonare per le modalità di pagamento della
bollatura). I libri previsti dalla legislazione sul lavoro (libro paga,
libro matricola, registro degli infortuni) devono essere numerati e bollati
a cura degli enti previdenziali di vigilanza, in esenzione di bollo e
di tassa di concessione governativa.
TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI - ORDINATA contabilità .
Secondo l'art. 2219 del Codice Civile le scritture contabili devono essere
tenute secondo le norme di una ordinata contabilità
- senza spazi in bianco;
- senza interlinee;
- senza trasporti in margine;
- senza abrasioni e, se necessaria qualche cancellazione, questa deve
eseguirsi in modo che le scritture cancellate siano leggibili;
- le scritture devono essere riportate a penna e non a matita.
Per ordinata contabilità si intende la possibilità di risalire a tutte
le operazioni effettuate ai fini della determinazione del reddito imponibile.
TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI - CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI.
L'art.2220 del Codice Civile dispone che le scritture contabili vanno
conservate per almeno 10 anni dalla data dell'ultima registrazione. In
presenza di accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta
le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate fino a quando
non siano stati definiti, anche oltre il termine dei 10 anni dalla data
dell'ultima registrazione. L'Autorità adita in sede di contenzioso può
peraltro limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti
per la risoluzione della controversia in corso. Sempre per 10 anni vanno
conservati, ordinatamente, per ciascun incarico, gli originali delle lettere,
dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei
telegrammi spediti e delle fatture emesse.
REGISTRAZIONE CRONOLOGICA DELLE OPERAZIONI.
Le operazioni contabili vanno registrate in ordine cronologico. Per determinare
quale è il momento in cui effettuare la registrazione, occorre considerare
i seguenti termini:
- compensi = entro 15 giorni dall'incasso effettivo;
- emissione della parcella al momento dell'incasso = la registrazione
coincide con quella del pagamento;
- emissione della parcella prima del pagamento = la registrazione coincide
con quella dell'emissione. Andrà poi registrata, ai fini reddituali, la
data in cui è avvenuto il pagamento del compenso;
- spese soggette IVA (acquisti) = entro il termine per la liquidazione
periodica mensile o trimestrale in cui viene esercitato il diritto alla
detrazione. Tale diritto può esercitato non oltre il secondo anno successivo
a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile per il fornitore (di norma
si fa riferimento all'anno di emissione della fattura);
- spese non soggette IVA ( paga dei dipendenti, contributi, ecc.) = entro
il mese successivo al pagamento;
- per le annotazioni nel registro degli incassi e dei pagamenti o delle
movimentazioni finanziarie tenuto separato dai registri IVA = entro 60
giorni dalla data in cui si è verificato l'incasso o il pagamento.
Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto: DM del 17-05-02
NOVITA' IN TEMA DI DISCIPLINA FISCALE
Il decreto legge n.112/08 è intervenuto sulle modalità di incasso delle parcelle da parte dei professionisti e, di conseguenza, sulle regole di utilizzo del conto corrente da parte di questi.
Incasso parcelle in contanti
Il D.L. n.223/06 aveva introdotto, a carico dei professionisti (anche in forma associata), l'obbligo di incasso delle parcelle superiori a una determinata soglia attraverso strumenti tracciabili (assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico quali carte di credito); tale disposizione prevedeva un'entrata in vigore scaglionata, in quanto il limite per l'incasso in contanti era inizialmente stabilito a ¤ 1.000,00 e sarebbe sceso a ¤ 500,00 a decorrere dallo scorso 01/07/08, per arrivare a ¤ 100,00 a partire dal prossimo 01/07/09. A decorrere dal 25 giugno 2008 è soppresso tale vincolo: i professionisti possono, quindi, tornare ad incassare le parcelle anche attraverso i contanti, indipendentemente dall'importo della parcella emessa.
Uso del conto corrente
Il medesimo D.L. n.223/06 aveva introdotto, per i professionisti, l'obbligo di utilizzo del conto corrente nell'ambito della propria attività ; è comunque bene ricordare che tale conto corrente, come aveva precisato l'Agenzia delle Entrate, non doveva necessariamente essere dedicato ma, al contrario, poteva essere utilizzato anche per la sfera privata (personale o familiare) del professionista.
Con la soppressione di tale obbligo viene meno la necessità di utilizzare il conto corrente per l'attività professionale, ma si ricorda che rimane in vigore la disposizione riguardante l'accertamento bancario, relativamente a versamenti non giustificati o prelevamenti eccedenti l'importo ragionevolmente riconducibile alla sfera personale.
FINANZIARIA 2008: NOVITA' PER I PROFESSIONISTI.
INTERVENTI SULLE IMPOSTE DIRETTE ED ALTRE AGEVOLAZIONI.
Al fine di favorire le aggregazioni tra professionisti, agli studi professionali associati con almeno 4 e non piu' di 10 professionisti viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% dei costi per l'acquisizione di determinati beni o per l'ammodernamento, la manutenzione e la ristrutturazione degli immobili utilizzati. Il credito e' utilizzabile in compensazione (art. 1 co. 70-76).
Dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2008 il reddito complessivo si calcola sommando i redditi di ogni categoria e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni ed imprese commerciali (art. 1 co. 29-30).
Sono previsti contributi per collaboratori coordinati e continuativi e per collaboratori a progetto per le spese documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica sostenute entro il 31.12.2008 (art. 2 co. 513).
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI.
La Manovra Finanziaria per il 2008, ha introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2008 un nuovo regime semplificato per le persone fisiche che esercitano attivita' professionale e di impresa denominato"Regime dei contribuenti minimi", disciplinato all'articolo 1 dal comma 96 al comma 117.
Possono accedere al nuovo regime gli Psicologi che nell'anno solare precedente:
1. abbiano conseguito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
2. non abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori a progetto.
E' altresì richiesto che nel triennio precedente non abbiano acquistato, anche in leasing noleggio o locazione, beni ammortizzabili (compresi gli immobili) per un importo superiore a 15.000 euro (comma 96).
Gli Psicologi che esercitino individualmente la professione e contemporaneamente detengano quote di partecipazione in società di persone o associazioni costituite per l'esercizio della professione, non possono accedere al nuovo regime (comma 99).
I contribuenti minimi sono esonerati dall'obbligo di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dunque non devono addebitarla in fattura ne' possono detrarre l'IVA sugli acquisti. Non sono obbligati alla tenuta dei registri obbligatori IVA ai sensi del DPR 633/72, alla dichiarazione e comunicazione annuale IVA e all' invio dell'allegato clienti e fornitori. Permane l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e sulle fatture emesse dovra' annotarsi che trattasi di "operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100 della legge finanziaria per il 2008" (comma 100, comma 109).
Ai fini delle imposte sui redditi i contribuenti minimi sono esonerati dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili, non sono soggetti agli studi di settore ne' ai parametri, non sono soggetti all'Imposta sui Redditi per le Attivita' Produttive (IRAP) (comma 104), ma devono versare una imposta sostitutiva dell'Imposta sui Redditi per le Persone Fisiche (IRPEF) e delle addizionali IRPEF pari al 20 % del reddito conseguito (comma 105). Le ritenute subite dal contribuente minimo si considerano effettuate a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105, come specificato all'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 02/01/2008.
Gli Psicologi che iniziano l'attività professionale nell'anno 2008, ove presumano di rispettarne i requisiti, devono comunicarlo nella comunicazione di inizio attivita' mediante il modello AA9 (comma 98).
Per gli Psicologi già in attività che possiedano i requisiti sopra illustrati, varrà il comportamento concludente per cui naturalmente rientreranno nell'applicazione del nuovo regime senza necessita' di alcuna comunicazione.
L'applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta la rettifica dell'IVA già detratta sugli acquisti di beni ammortizzabili effettuati negli anni precedenti. Il versamento dell'IVA già detratta può avvenire in un'unica soluzione o in cinque rate (comma 101).
Il regime cessa di avere applicazione qualora venga meno uno dei requisiti sopra illustrati e dall'anno stesso in cui i compensi percepiti superano il limite di 30.000 euro di oltre il 50% (comma 111).
Nel caso in cui un professionista che rientri nei requisiti richiesti per il nuovo regime dei minimi, decida di optare per il regime ordinario la legge vincola lo stesso al regime ordinario per il triennio successivo (comma 110). Per il solo anno 2008 è data la possibilità di optare per il regime ordinario per un solo esercizio (di conseguenza sarà possibile adottare il regime dei minimi a partire dall'anno 2009).
Si consiglia in ogni caso di contattare il proprio consulente di fiducia per ottenere maggiori delucidazioni e per valutare l'opportunità di aderire al nuovo regime.
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