home > formazione
Formazione
In questa sezione trovate informazioni utili per la formazione e l'aggiornamento professionale:
Spese per corsi di specializzazione in psicoterapia.
Per determinare se i costi sostenuti per frequentare una scuola di specializzazione possono essere deducibili per intero o in modo parziale, possiamo considerare due casi e tipologie.
- Psicologi liberi professionisti in possesso di Partita Iva
Le spese per la scuola di specializzazione si possono considerare interamente deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, se inerenti all'esercizio dell'attività professionale, in quanto sostenute per la produzione dei compensi.
La detrazione va eseguita nell'anno in cui la spesa è sostenuta anche se è riferita a più anni e il documento relativo deve essere registrato come costo in contabilità .
Le "spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionali", sono deducibili, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, nella misura del 50% del loro ammontare (articolo 50, comma 5, del Dpr 917/86).
- Altri soggetti
Per le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici e privati, italiani o stranieri, spetta una detrazione Irpef del 19 per cento.
Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani. (Vedi ad es. la tabella riferita ai costi della scuola di specializzazione in Ciclo di Vita dell'Università degli studi di Trieste: www.units.it/dottorati/?file=DottBandi.inc).
In ognuno di questi casi, comunque, la conversione in detrazione o la deduzione va eseguita nell'anno in cui la spesa è sostenuta anche se è riferita a più anni.